CANONI DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO RIGUARDANTI LA FORMAZIONE SACERDOTALE

 

LIBRO II - PARTE I - TITOLO III
I MINISTRI SACRI O CHIERICI


Capitolo I: LA FORMAZIONE DEI CHIERICI

Can. 232 - La Chiesa ha il dovere e il diritto proprio ed esclusivo di formare coloro che sono destinati ai ministeri sacri.

Can. 233 - § l. È dovere di tutta la comunità cristiana promuovere le vocazioni affinché si possa convenientemente provvedere alla necessità di sacro ministero in tutta la Chiesa; hanno questo dovere specialmente le famiglie cristiane, gli educatori, e in modo particolare i sacerdoti, soprattutto i parroci. I Vescovi diocesani, ai quali spetta in sommo grado curare la promozione delle vocazioni, rendano consapevole il popolo loro affidato sull'importanza del ministero sacro e sulla necessità di ministri nella Chiesa, suscitino e sostengano le iniziative atte a favorire le vocazioni, soprattutto mediante le opere istituite a tale scopo.

§ 2. I sacerdoti e soprattutto i Vescovi diocesani si impegnino perché coloro che in età più matura si ritengono chiamati ai ministeri sacri siano prudentemente aiutati con la parola e con l'opera e preparati nel debito modo.

Can. 234 - § l. Si mantengano, dove esistono, e si favoriscano i seminari minori o altri istituti simili; in essi, allo scopo di incrementare le vocazioni, si provveda a dare una particolare formazione religiosa insieme con una preparazione umanistica e scientifica; anzi, se lo ritiene opportuno, il Vescovo diocesano provveda all'erezione del seminario minore o di un istituto analogo.

§ 2. A meno che in casi determinati le circostanze non suggeriscano diversamente, i giovani che intendono essere ammessi al sacerdozio siano forniti della stessa formazione umanistica e scientifica con la quale i giovani di quella regione vengono preparati a compiere gli studi superiori.

Can. 235 - § 1. I giovani che intendono accedere al sacerdozio siano formati ad una vita spirituale ad esso confacente e ai relativi doveri presso il seminario maggiore durante tutto il tempo della formazione, oppure, se a giudizio del Vescovo diocesano le circostanze lo richiedono, almeno per quattro anni.

§ 2. Coloro che legittimamente dimorano fuori del seminario, siano affidati dal Vescovo diocesano ad un sacerdote pio e idoneo, affinché abbia cura che siano diligentemente formati alla vita spirituale e alla disciplina.

Can. 236 - I candidati al diaconato permanente, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, siano formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a compiere nel debito modo i doveri propri dell'ordine:
1° se sono giovani, dimorando almeno per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente;
2° se sono uomini di età più matura, sia celibi sia coniugati, mediante un progetto formativo della durata di tre anni, determinato dalla Conferenza Episcopale.

Can. 237 - § l. Dove risulta possibile e opportuno, vi sia nelle singole diocesi il seminario maggiore; altrimenti gli alunni che si preparano ai ministeri sacri vengano affidati ad un altro seminario oppure venga eretto un seminario interdiocesano.

§ 2. Non si eriga un seminario interdiocesano se prima non è stata ottenuta l'approvazione della Sede Apostolica, sia in ordine alla erezione del seminario, sia in ordine ai suoi statuti: da parte della Conferenza Episcopale, se si tratta di un seminario per tutto il territorio corrispondente, altrimenti da parte dei Vescovi interessati.

Can. 238 - § 1. I seminari eretti legittimamente godono per il diritto stesso di personalità giuridica nella Chiesa.

§ 2. Nel trattare tutti gli affari il rettore rappresenta il seminario, a meno che, per determinate questioni, l'autorità competente non abbia stabilito in modo diverso.

Can. 239 - § 1. In ogni seminario vi sia il rettore che lo dirige e, se del caso, un vice-rettore, l'economo e, inoltre, se gli alunni compiono gli studi nel seminario stesso, anche i docenti i quali insegnino le varie discipline curandone la reciproca coordinazione.

§ 2. In ogni seminario vi sia almeno un direttore spirituale, lasciando agli alunni la libertà di rivolgersi ad altri sacerdoti ai quali il Vescovo abbia affidato tale incarico.

3. Negli statuti del seminario siano stabilite le modalità secondo cui gli altri moderatori, gli insegnanti e anche gli stessi alunni possano condividere la responsabilità del rettore, soprattutto per quanto riguarda la disciplina.

Can. 240 - § 1. Oltre ai confessori ordinari, si facciano venire regolarmente nel seminario altri confessori e, salva la disciplina del seminario, gli alunni abbiano sempre ampia possibilità di rivolgersi a qualsiasi confessore sia all'interno sia all'esterno del seminario.

§ 2. Nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini o la loro dimissione dal seminario, non può mai essere richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori.

Can. 241 - § l. Il Vescovo diocesano ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla base delle loro doti umane e morali, spirituali e intellettuali, della loro salute fisica e psichica e della loro retta intenzione, sono ritenuti idonei a consacrarsi per sempre ai ministeri sacri.

§ 2. Prima di essere accolti, devono presentare i certificati di battesimo e di confermazione e gli altri documenti richiesti secondo le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale.

§ 3. Quando si tratta di ammettere alunni dimessi da un altro seminario o da un istituto religioso, si richiede, inoltre, la dichiarazione del rispettivo superiore, soprattutto circa la causa della dimissione o dell'uscita.

Can. 242 - § l. In ogni nazione vi sia una Ratio di formazione sacerdotale, emanata dalla Conferenza Episcopale sulla base delle norme fissate dalla suprema autorità della Chiesa e approvata dalla Santa Sede, adattabile alle nuove situazioni con una nuova approvazione della Santa Sede; in essa vengano definiti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o provincia.

§ 2. Le norme della Ratio di cui al § 1 siano osservate in tutti i seminari, sia diocesani, sia interdiocesani.

Can. 243 - Ogni seminario abbia, inoltre, il proprio regolamento approvato dal Vescovo diocesano o, se si tratta di un seminario interdiocesano, dai Vescovi interessati; in esso si adattino le norme della Ratio di formazione sacerdotale alle situazioni particolari e si determinino in modo più preciso soprattutto le questioni disciplinari che riguardano la vita quotidiana degli alunni e il buon ordine di tutto il seminario.

Can. 244 - La formazione spirituale e l'insegnamento dottrinale degli alunni del seminario vengano coordinati armonicamente e siano finalizzati a far loro acquisire lo spirito del Vangelo e un rapporto profondo con Cristo, unito ad una adeguata maturità umana, secondo l'indole di ciascuno.

Can. 245 - § l. Mediante la formazione spirituale gli alunni siano resi idonei all'esercizio fecondo del ministero pastorale e siano permeati di spirito missionario, consapevoli che l'adempimento fedele del ministero in atteggiamento costante di fede viva e di carità contribuisce alla propria santificazione; imparino insieme a coltivare quelle virtù che sono ritenute di grande importanza nella convivenza umana, cosicché siano in grado di giungere ad una adeguata armonia tra i valori umani e i valori soprannaturali.

§ 2. Gli alunni siano formati in modo tale che, pieni di amore per la Chiesa di Cristo, abbiano un profondo legame di carità, umile e filiale, con il Romano Pontefice successore di Pietro, siano uniti al proprio Vescovo come fedeli cooperatori e collaborino con i fratelli; mediante la vita comune del seminario e mediante la pratica di un rapporto di amicizia e di familiarità con gli altri, si dispongano alla fraterna comunione col presbiterato diocesano di cui faranno parte al servizio della Chiesa.

Can. 246 - § l. La celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita del seminario, in modo che ogni giorno gli alunni, partecipando alla stessa carità di Cristo, attingano, soprattutto a questa fonte ricchissima, forza d'animo per il lavoro apostolico e per la propria vita spirituale.

§ 2. Siano formati alla celebrazione della liturgia delle ore, mediante la quale i ministri di Dio lo invocano a nome della Chiesa per tutto il popolo loro affidato, anzi per tutto il mondo.

§ 3. Siano incrementati il culto della Beata Vergine Maria, anche con il rosario mariano, l'orazione mentale e gli altri esercizi di pietà con cui gli alunni acquistano lo spirito di preghiera e consolidano la vocazione.

§ 4. Gli alunni si abituino ad accostarsi con frequenza al sacramento della penitenza; si raccomanda, inoltre, che ognuno abbia il proprio direttore spirituale, scelto liberamente, a cui possa aprire con fiducia la propria coscienza.

§ 5. Gli alunni facciano ogni anno gli esercizi spirituali.

Can. 247 - § 1. Siano preparati mediante un'adeguata educazione a vivere lo stato del celibato e imparino ad apprezzarlo come dono peculiare di Dio.

§ 2. Gli alunni siano resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa, senza alcuna reticenza sulle difficoltà della vita sacerdotale.

Can. 248 - L'insegnamento dottrinale impartito agli alunni è finalizzato ad acquisire una dottrina ampia e solida nelle scienze sacre, parallelamente ad una cultura generale rispondente alle necessità di luogo e di tempo, in modo che, mediante la propria fede in essa fondata e da essa nutrita, siano in grado di annunciare convenientemente il messaggio del Vangelo agli uomini del proprio tempo, in modo adeguato alla loro capacità.

Can. 249 - Nella Ratio di formazione sacerdotale si stabilisca che gli alunni conoscano accuratamente non solo la lingua del proprio paese, ma abbiano anche una buona conoscenza della lingua latina e, inoltre, un'adeguata conoscenza delle lingue straniere, nella misura in cui essa risulti necessaria o utile alla loro formazione o all'esercizio del ministero pastorale.

Can. 250 - Gli studi filosofici e teologici che sono programmati nel seminario possono essere compiuti o in modo successivo o in modo congiunto, secondo la Ratio di formazione sacerdotale; essi devono comprendere almeno un sessennio completo, in modo tale che il periodo riservato alle discipline filosofiche corrisponda ad un intero biennio, il periodo riservato agli studi teologici ad un intero quadriennio.

Can. 251 - La formazione filosofica, radicata nel patrimonio filosofico perennemente valido, ma attenta anche al continuo progresso della ricerca, venga impartita in modo da arricchire la formazione umana degli alunni, da esaltare l'acutezza del pensiero e da renderli più idonei a compiere gli studi teologici.

Can. 252 - § l. La formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica fondata sulla Rivelazione divina, ne alimentino la loro vita spirituale e siano in grado di annunciarla e difenderla in modo appropriato nell'esercizio del ministero.

§ 2. Gli alunni vengano istruiti con particolare diligenza nella sacra Scrittura, in modo da acquisirne una visione globale.

§ 3. Vi siano lezioni di teologia dogmatica, radicata sempre nella parola di Dio scritta e nella sacra Tradizione, mediante le quali gli alunni imparino a penetrare più intimamente i misteri della salvezza, seguendo soprattutto la dottrina di S. Tommaso; inoltre, lezioni di teologia morale e pastorale, di diritto canonico, di liturgia, di storia ecclesiastica e di altre discipline ausiliarie e speciali, secondo le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale.

Can. 253 - § l. All'incarico di insegnante nelle discipline filosofiche, teologiche e giuridiche siano nominati dal Vescovo o dai Vescovi interessati soltanto coloro che, distinti per virtù, abbiano conseguito il dottorato o la licenza in una università o facoltà riconosciuta dalla Santa Sede.

§ 2. Si abbia cura che vengano nominati insegnanti singoli e distinti per l'insegnamento di sacra Scrittura, teologia dogmatica, teologia morale, liturgia, filosofia, diritto canonico, storia ecclesiastica e delle altre discipline, che devono essere insegnate secondo un proprio metodo.

§ 3. L'insegnante che in modo grave venga meno al suo incarico sia rimosso dall'autorità di cui al § l.

Can. 254 - § l. Nell'insegnamento delle diverse discipline gli insegnanti pongano costantemente in evidenza l'intima unità e armonia di tutta la dottrina della fede, affinché gli alunni possano sperimentare l'apprendimento di un'unica scienza; per conseguire più agevolmente questo scopo, vi sia nel seminario chi coordini tutto il piano degli studi.

§ 2. Gli alunni vengano educati alla capacità di esaminare con metodo scientifico le varie questioni mediante adeguate ricerche personali; ci siano perciò esercitazioni con le quali, sotto la guida degli insegnanti, gli alunni imparino a compiere qualche ricerca col proprio lavoro.

Can. 255 - Quantunque tutta la formazione degli alunni nel seminario si proponga una finalità pastorale, vi si programmi una preparazione pastorale in senso stretto che insegni agli alunni i principi e i metodi che riguardano l'esercizio del ministero di insegnare, santificare e governare il popolo di Dio, tenendo anche presenti le necessità di luogo e di tempo.

Can. 256 - § l. Gli alunni vengano diligentemente istruiti in tutto ciò che riguarda in modo specifico il sacro ministero, soprattutto nell'attività catechetica e omiletica, nel culto divino e, in modo partitolare, nella celebrazione dei sacramenti, nel dialogo con le persone, anche non cattoliche o non credenti, nell'amministrazione parrocchiale e nell'adempimento di tutti gli altri impegni.

§ 2. Gli alunni siano resi consapevoli delle necessità della Chiesa universale in modo che siano solleciti nel promuovere le vocazioni, dei problemi missionari ed ecumenici e inoltre dei vari problemi particolarmente urgenti, anche di carattere sociale.

Can. 257 - § l. La formazione degli alunni sia impostata in modo che sentano la sollecitudine non solo della Chiesa particolare al servizio della quale sono incardinati, ma anche della Chiesa universale e in modo che si dimostrino pronti a dedicarsi alle Chiese particolari in cui urgano gravi necessità.

§ 2. Il Vescovo diocesano abbia cura che i chierici che hanno intenzione di trasferirsi dalla propria ad una Chiesa particolare di un'altra regione, siano preparati convenientemente ad esercitarvi il ministero sacro, che imparino cioè la lingua della regione, abbiano conoscenza delle sue istituzioni, delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini.

Can. 258 - Perché gli alunni imparino anche nella pratica il metodo dell'azione apostolica, durante il periodo degli studi e soprattutto nel tempo delle vacanze siano iniziati, sempre sotto la guida di un sacerdote esperto, alla prassi pastorale mediante opportune esperienze da determinare secondo il giudizio dell'Ordinario, adatte all'età degli alunni e alle situazioni locali.

Can. 259 - § 1. Spetta al Vescovo diocesano oppure, se si tratta di un seminario interdiocesano, ai Vescovi interessati, decidere ciò che riguarda l'alta direzione ed amministrazione del seminario.

§ 2. Il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati, se si tratta di un seminario interdiocesano, visitino di persona frequentemente il seminario, vigilino sulla formazione dei propri alunni e sull'insegnamento filosofico e teologico che viene impartito, si informino, inoltre, sulla vocazione, l'indole, la pietà e il progresso degli alunni, in vista soprattutto del conferimento degli ordini sacri.

Can. 260 - Nell'adempimento dei propri incarichi, tutti devono obbedire al rettore al quale spetta la direzione quotidiana del seminario, a norma della Ratio di formazione sacerdotale e del regolamento del seminario.

Can. 261 - § 1. Il rettore del seminario, come pure, sotto la sua autorità, i superiori e gli insegnanti, ciascuno per la parte che gli compete, curino che gli alunni osservino fedelmente le norme fissate dalla Ratio di formazione sacerdotale e dal regolamento del seminario.

§ 2. Il rettore del seminario e il moderatore degli studi provvedano con diligenza che gli insegnanti adempiano nel debito modo il loro incarico, secondo le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale e del regolamento del seminario.

Can. 262 - Il seminario sia esente dalla giurisdizione parrocchiale; per tutti coloro che si trovano nel seminario svolge l'ufficio di parroco, ad eccezione della materia matrimoniale e fermo restando il disposto del can. 985, il rettore del seminario o un suo delegato.

Can. 263 - Il Vescovo diocesano oppure, se si tratta di un seminario interdiocesano, i Vescovi interessati, nella misura che essi stessi hanno determinato di comune accordo, devono fare in modo che si provveda alla costituzione e alla conservazione del seminario, al sostentamento degli alunni, alla rimunerazione degli insegnanti e alle altre necessità del seminario.

Can. 264 - § 1. Per provvedere alle necessità del seminario, oltre all'offerta di cui al can. 1266, il Vescovo può imporre nella diocesi un tributo.

§ 2. Sono soggette al tributo per il seminario tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, anche private, che hanno sede in diocesi, a meno che non si sostengano solo di elemosine oppure non abbiano attualmente un collegio di studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene comune della Chiesa; tale tributo deve essere generale, proporzionato ai redditi di coloro che vi sono soggetti e determinato secondo le necessità del seminario.

Capitolo II: L'ASCRIZIONE DEI CHIERICI O INCARDINAZIONE

Can. 265 - Ogni chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una Prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in un società che ne abbia la facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi.

Can. 266 - § l. Uno diviene chierico con l'ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso.

§ 2. Il professo con voti perpetui in un istituto religioso oppure chi è stato incorporato definitivamente in una società clericale di vita apostolica, con l'ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nell'istituto o nella società, a meno che, per quanto riguarda le società, le costituzioni non prevedano diversamente.

§ 3. Il membro di un istituto secolare con l'ordinazione diaconale viene incardinato nella Chiesa particolare al cui servizio è stato ammesso, a meno che, in forza di una concessione della Sede Apostolica, non venga incardinato nell'istituto stesso.

Can. 267 - § 1. Perché un chierico già incardinato sia incardinato validamente in un'altra Chiesa particolare, deve ottenere dal Vescovo diocesano una lettera di escardinazione sottoscritta dal medesimo; allo stesso modo deve ottenere dal Vescovo diocesano della Chiesa particolare nella quale desidera essere incardinato una lettera di incardinazione sottoscritta dal medesimo.

§ 2. L'escardinazione concessa in tale modo non ha effetto se non è stata ottenuta l'incardinazione in un'altra Chiesa particolare.

Can. 268 - § l. Il chierico che si trasferisce legittimamente dalla propria Chiesa particolare in un'altra, dopo cinque anni viene incardinato in quest'ultima per il diritto stesso, purché abbia manifestato per iscritto tale intenzione sia al Vescovo diocesano della Chiesa ospite, sia al Vescovo diocesano proprio e purché nessuno dei due abbia espresso un parere contrario alla richiesta entro quattro mesi dalla recezione della lettera.

§ 2. Con l'ammissione perpetua o definitiva in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica, il chierico che, a norma del can. 266, è incardinato in tale istituto o società, viene escardinato dalla propria Chiesa particolare.

Can. 269 - Il Vescovo diocesano non proceda all'incardinazione di un chierico se non quando:
1° ciò sia richiesto dalla necessità o utilità della sua Chiesa particolare e salve le disposizioni del diritto riguardanti l'onesto sostentamento dei chierici;
2° gli consti da un documento legittimo la concessione dell'escardinazione e, inoltre, abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico;
3° il chierico abbia dichiarato per iscritto al Vescovo diocesano stesso di volersi dedicare al servizio della nuova Chiesa particolare a norma del diritto.

Can. 270 - L'escardinazione può essere lecitamente concessa solo per giusti motivi, quali l'utilità della Chiesa o il bene del chierico stesso; tuttavia, non può essere negata se non in presenza di gravi cause; però, il chierico che ritenga gravosa la decisione nei suoi confronti e abbia trovato un Vescovo che lo accoglie, può fare ricorso contro la decisione stessa.

Can. 271 - § l. Al di fuori di una situazione di vera necessità per la propria Chiesa particolare, il Vescovo diocesano non neghi la licenza di trasferirsi ai chierici che sappia preparati e ritenga idonei ad andare in regioni afflitte da grave scarsità di clero, per esercitarvi il ministero sacro; provveda però che, mediante una convenzione scritta con il Vescovo diocesano del luogo a cui sono diretti, vengano definiti i diritti e i doveri dei chierici in questione.

§ 2. Il Vescovo diocesano può concedere ai suoi chierici la licenza di trasferirsi in un'altra Chiesa particolare per un tempo determinato, rinnovabile anche più volte, in modo, però, che i chierici rimangano incardinati nella propria Chiesa particolare e, se vi ritornano, godano di tutti i diritti che avrebbero se avessero esercitato in essa il ministero sacro.

§ 3. Il chierico che è passato legittimamente ad un'altra Chiesa particolare, rimanendo incardinato nella propria Chiesa, per giusta causa può essere richiamato dal proprio Vescovo diocesano, purché siano rispettate le convenzioni stipulate con l'altro Vescovo e l'equità naturale; ugualmente, alle stesse condizioni, il Vescovo diocesano dell'altra Chiesa particolare potrà, per giusta causa, negare al chierico la licenza di un'ulteriore permanenza nel suo territorio.

Can. 272 - L'Amministratore diocesano non può concedere l'escardinazione e l'incardinazione, come pure la licenza di trasferirsi in un'altra Chiesa particolare, se non dopo un anno di sede episcopale vacante e col consenso del collegio dei consultori.

LIBRO III - TITOLO V
LA PROFESSIONE DI FEDE

Can. 833 - All'obbligo di emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, sono tenuti:

(...)
6° alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato.

LIBRO IV - PARTE I - TITOLO VI
ORDINE

Can. 1008 - Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro, cioè, che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare. Can. 1009 - § l. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.

§ 2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.

Capitolo I: CELEBRAZIONE E MINISTRO DELL'ORDINAZIONE

Can. 1010 - L'ordinazione si celebri durante la Messa solenne, in giorno di domenica o in una festa di precetto, ma per ragioni pastorali si può compiere anche in altri giorni, non esclusi i giorni feriali.

Can. 1011 - § 1. L'ordinazione si celebri generalmente nella chiesa cattedrale; tuttavia, per ragioni pastorali può essere celebrata in un'altra chiesa od oratorio.

§ 2. All'ordinazione debbono essere invitati i chierici e gli altri fedeli, affinché vi partecipino nel maggior numero possibile.

Can. -1012 - Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato.

Can. 1013 - A nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima non consta del mandato pontificio.

Can. 1014 - A meno che dalla Sede Apostolica non sia stata concessa dispensa, il Vescovo consacrante principale nella consacrazione episcopale associ a sé almeno due Vescovi consacranti; è, però, assai conveniente che tutti i Vescovi presenti consacrino l'eletto insieme ad essi.

Can. 1015 - § 1. Ogni promovendo sia ordinato al presbiterato e al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie.

§ 2. Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non sia impedito, ordini personalmente i suoi sudditi; non può, tuttavia, ordinare lecitamente un suddito di rito orientale, senza indulto apostolico.

§ 3. Chi può dare le lettere dimissorie per ricevere gli ordini, può anche conferire personalmente i medesimi ordini, se è insignito del carattere episcopale.

Can. 1016 - Vescovo proprio, relativamente all'ordinazione diaconale di coloro che intendono essere ascritti al clero secolare, è il Vescovo della diocesi nella quale il promovendo ha il domicilio, o della diocesi alla quale il promovendo ha deciso di dedicarsi; relativamente all'ordinazione presbiterale dei chierici secolari, è il Vescovo della diocesi nella quale il promovendo è stato incardinato con il diaconato.

Can. 1017 - Il Vescovo fuori della propria circoscrizione non può conferire gli ordini se non con licenza del Vescovo diocesano.

Can. 1018 - § l. Possono dare le lettere dimissorie per i secolari:
1° il Vescovo proprio, di cui al can. 1016; 2° l'Amministratore apostolico e, con il consenso del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano; con il consenso del consiglio di cui al can. 495, § 2, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico.

§ 2. L'Amministratore diocesano, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico non concedano le lettere dimissorie a coloro ai quali l'accesso agli ordini venne negato dal Vescovo diocesano oppure dal Vicario o dal Prefetto apostolico.

Can. 1019 - § l. Spetta al Superiore maggiore di un istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, concedere ai propri sudditi, ascritti secondo le costituzioni in modo perpetuo o definitivo all'istituto o alla società, le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato.

§ 2. L'ordinazione di tutti gli altri alunni di qualsiasi istituto o società è retta dal diritto dei chierici secolari, revocato qualsiasi indulto concesso ai Superiori.

Can. 1020 - Le lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto prima tutti i certificati e i documenti che per diritto sono richiesti a norma dei cann. 1050 e 1051.

Can. 1021 - Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in comunione con la Sede Apostolica, eccettuato soltanto, tranne che per indulto apostolico, un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo.

Can. 1022 - Il Vescovo ordinante, ricevute le legittime lettere dimissorie, non proceda all'ordinazione se non consti chiaramente della sicura attendibilità delle lettere.

Can. 1023 - Le lettere dimissorie possono essere revocate o limitate dallo stesso concedente o dal suo successore, ma una volta concesse non si estinguono venuto meno il diritto del concedente.

Capitolo II: GLI ORDINANDI

Can. 1024 - Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile.

Can. 1025 - § l. Per conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del diaconato, si richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a norma del diritto, sia in possesso delle dovute qualità, a giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da alcuna irregolarità e da nessun impedimento e abbia adempiuto quanto previamente richiesto a norma dei cann. 1033-1039; vi siano, inoltre, i documenti di cui al can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui al can. 105l.

§ 2. Si richiede inoltre che, a giudizio dello stesso legittimo Superiore, risulti utile per il ministero della Chiesa.

§ 3. Al Vescovo che ordina un proprio suddito, che sarà destinato al servizio di un'altra diocesi, deve risultare che l'ordinando sarà ad essa assegnato.

Art. 1 - Requisiti negli ordinandi

Can. 1026 - Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo dal riceverli.

Can. 1027 - Gli aspiranti al diaconato e al presbiterato siano formati mediante un'accurata preparazione, a norma del diritto.

Can. 1028 - Il Vescovo diocesano o il Superiore competente provvedano che i candidati, prima che siano promossi a qualche ordine, vengano debitamente istruiti su ciò che riguarda l'ordine e i suoi obblighi.

Can. 1029 - Siano promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte le circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto.

Can. 1030 - Soltanto per una causa canonica, anche occulta, il Vescovo proprio o il Superiore maggiore competente possono interdire l'accesso al presbiterato ai diaconi loro sudditi ad esso destinati, salvo il ricorso a norma di diritto.

Can. 1031 - § 1. Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età.

§ 2. Il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età e con il consenso della moglie.

§ 3. È diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si richieda un'età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato permanente.

§ 4. La dispensa dall'età richiesta a norma dei §§ 1 e 2, che superi l'anno, è riservata alla Sede Apostolica.V Can. 1032 - § l. Gli aspiranti al presbiterato possono essere promossi al diaconato soltanto dopo aver espletato il quinto anno del curricolo degli studi filosofico - teologici.

§ 2. Compiuto il curricolo degli studi, il diacono per un tempo conveniente, da definirsi dal Vescovo o dal Superiore maggiore competente, partecipi alla cura pastorale esercitando l'ordine diaconale prima di essere promosso al presbiterato.

§ 3. L'aspirante al diaconato permanente non sia promosso a questo ordine se non espletato il tempo della formazione.

Art. 2 - Requisiti previi all'ordinazione

Can. 1033 - È promosso lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il sacramento della sacra confermazione.

Can. 1034 - § 1. L'aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato se non avrà ottenuto in antecedenza mediante il rito liturgico dell'ammissione da parte dell'autorità di cui al cann. 1016 e 1019, la ascrizione tra i candidati, fatta previa domanda, redatta e firmata di suo pugno, e accettata per iscritto dalla medesima autorità.

§ 2. Non è tenuto a richiedere la medesima ammissione chi è stato cooptato in un istituto clericale mediante i voti.

Can. 1035 - § l. Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente, sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente.

§ 2. Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi.
Can. 1036 - Il candidato, per poter essere promosso all'ordine del diaconato o del presbiterato, consegni al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente, una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere.

Can. 1037 - Il promovendo al diaconato permanente, che non sia sposato, e così pure il promovendo al presbiterato, non siano ammessi all'ordine del diaconato se non hanno assunto, mediante il rito prescritto, pubblicamente, davanti a Dio e alla Chiesa, l'obbligo del celibato oppure non hanno emesso i voti perpetui in un istituto religioso.

Can. 1038 - Il diacono che rifiuta di essere promosso al presbiterato, non può essere impedito di esercitare l'ordine ricevuto, a meno che non vi sia trattenuto da un impedimento canonico o da altra grave causa, da valutarsi a giudizio del Vescovo diocesano o del Superiore maggiore competente.

Can. 1039 - Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche ordine, attendano agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario; il Vescovo, prima di procedere all'ordinazione, deve accertarsi che i candidati li abbiano debitamente compiuti.

Art. 3 - Irregolarità e altri impedimenti

Can. 1040 - Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia semplice; non si contrae, però, alcun impedimento all'infuori di quelli elencati nei canoni che seguono.

Can. 1041 - Sono irregolari a ricevere gli ordini:
1° chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero; 2° chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;
3° chi ha attentato al matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato il matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto;
4° chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;
5° chi ha mutilato gravemente o dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;
6° chi ha posto un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.
Can. 1042 - Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:
1° l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente; 2° chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 di cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero;
3° il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.

Can. 1043 - I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario o al parroco, prima dell'ordinazione.

Can. 1044 - § 1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:
1° colui che mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;
2° colui che ha commesso il delitto di cui al can. 1041, n. 2, se il delitto è pubblico;
3° colui che ha commesso uno dei delitti di cui al can. 1041 nn. 3, 4, 5, 6.
§ 2. Sono impediti di esercitare gli ordini:
1° colui che, trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;
2° colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.

Can. 1045 - L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi.

Can. 1046 - Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto.

Can. 1047 - § l. La dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla Sede Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro giudiziale.

§ 2. Ad essa è anche riservata la dispensa dalle seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere gli ordini:
< 1° dalle irregolarità provenienti da delitti pubblici di cui al can. 1041, nn. 2 e 3;
2° dall'irregolarità proveniente da delitto sia pubblico, sia occulto di cui al can. 1041, n. 4; 3° dall'impedimento di cui al can. 1042, n. l.

3. È inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità per l'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al can. 1041, n. 3, soltanto nei casi pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti.
4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede.
Can. 1048 - Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e 4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo, però, restando l'onere di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.

Can. 1049 - § 1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede.

§ 2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa.

§ 3. La dispensa generale dalle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini.

Art. 4 - Documenti richiesti e scrutinio

Can. 1050 - Perché uno possa essere promosso ai sacri ordini si richiedono i seguenti documenti:
1° certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032;
2° certificato di diaconato ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato;
3° se si tratta di promovendi al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035; ugualmente il certificato della dichiarazione di cui al can. 1036, e inoltre, se l'ordinando che deve essere promosso al diaconato permanente è sposato, i certificati di matrimonio e del consenso della moglie.

Can. 1051 - Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell'ordinando, si osservino le norme che seguono:
1° vi sia l'attestato del rettore del seminario o della casa di formazione sulle qualità richieste per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica;
2° il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore, perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni..

Can. 1052 - § l. Il Vescovo che conferisce l'ordinazione per diritto proprio, per poter ad essa procedere deve essere certo che siano a disposizione i documenti di cui al can. 1050, che l'idoneità del candidato risulti provata con argomenti positivi, dopo aver fatto lo scrutinio a norma del diritto.

§ 2. Perché il Vescovo proceda all'ordinazione di un suddito altrui, è sufficiente che le lettere dimissorie riferiscano che gli stessi documenti sono a disposizione, che lo scrutinio è stato compiuto a norma del diritto e che consta dell'idoneità del candidato; che se il promovendo è membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, le medesime lettere debbono testimoniare, inoltre, che egli è stato cooptato definitivamente nell'istituto o nella società e che è suddito del Superiore che dà le lettere.

§ 3. Se nonostante tutto ciò, il Vescovo, per precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo promuova.

Capitolo III: ANNOTAZIONE E CERTIFICATO DELL'AVVENUTA ORDINAZIONE

Can. 1053 - § 1. Compiuta l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinati e del ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'ordinazione, siano annotati nell'apposito libro da custodirsi diligentemente nella curia del luogo dell'ordinazione, e tutti i documenti delle singole ordinazioni vengano conservati accuratamente.

§ 2. Il Vescovo ordinante consegni a ciascun ordinato un certificato autentico dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per l'annotazione dell'ordinazione nel libro speciale da conservarsi in archivio.

Can. 1054 - L'Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo del battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei battezzati a norma del can. 535, § 2.