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LETTERA CIRCOLARE SULLA ISCRIZIONE DI SEMINARISTI AD UNIVERSITÀ CIVILI

Roma, 22 aprile 1971

SACRA CONGREGATIO
PRO INSTITUTIONE CATHOLICA
Prot. N. 373/71/3

Ai Rev.mi
Ordinari delle diocesi d'Italia
Loro sedi


Reverendissimo Monsignore,

ci permettiamo rivolgerci alla Signoria Vostra Rev.ma per attirare la Sua cortese attenzione su due problemi che sono per noi motivo di seria preoccupazione:

a) La iscrizione di seminaristi a università civili durante il periodo del sessennio filosofico-teologico.

b) Le irregolarità che si verificano nell'osservanza delle vigenti disposizioni riguardanti la dimora, in Roma, degli studenti, seminaristi o sacerdoti, iscritti presso i Pontifici Atenei Ecclesiastici dell'Urbe.

I

Siamo venuti a conoscenza che alunni di alcuni seminari, mentre frequentano i corsi filosofico?teologici, sono iscritti a facoltà di università civili. Si tratta - come è evidente - di una questione che tocca tanto da vicino la preparazione dei candidati al sacerdozio e la stessa concezione della formazione sacerdotale. Questo Sacro Dicastero, pertanto, che per il suo grave officio è particolarmente impegnato nel promuovere e incoraggiare tutti gli sforzi che si stanno compiendo - alla luce degli insegnamenti e delle direttive del Concilio Vaticano II e della "Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis" - per rinnovare i seminari in modo che procedano con sicurezza e producano salutare incremento di pietà, scienza, fervore pastorale nei candidati al sacerdozio (cfr. Ratio fundamentalis, Introduzione, pag. 9, Roma 1970, ed. it.), dopo avere esaminato il problema sopra menzionato nei vari aspetti, non può non disapprovare, come abuso contrario alle disposizioni vigenti e gravemente pregiudizievole alla formazione sacerdotale, tale simultanea iscrizione.
La "Ratio fundamentalis", infatti, fra i vari esperimenti consentiti per una migliore formazione e per una più matura preparazione degli alunni agli Ordini sacri, prevede che, "dopo il primo anno di seminario maggiore, si può (...) concedere agli alunni o di iniziare il secondo anno, o di dedicarsi a studi profani nelle università" (n. 42 b, p. 38). Resta quindi esclusa, in maniera esplicita, la contemporaneità dei due impegni scolastici. Poiché è ivi offerta una semplice alternativa, l'iscrizione ad università civili può essere concessa, ceteris servatis de iure servandis, soltanto a condizione che ci sia l'interruzione del corso filosofico?teologico da parte dell'interessato. Tale concessione tuttavia, come risulta dal contesto del n. 42, non contempla un ciclo completo di studi universitari, bensì piuttosto un certo periodo da concedersi in casi determinati, per risolvere dubbi circa la vocazione. Vero e primo scopo di un tale esperimento, quindi, non è quello di dare al candidato l'opportunità di acquistare un titolo accademico civile, ma - come dice espressamente la "Ratio fundamentalis" - "hoc modo, primis experientiis in Seminario expletis, candidato spatium verae libertatis interioris et exterioris [offerre] ad suam propriam vocationem solidius diligentiusque excolendam". Il conseguimento di un titolo accademico civile sarà pertanto da prendersi in considerazione, eventualmente, soltanto dopo l'ordinazione sacerdotale.
L'abuso sopra menzionato, inoltre, mentre è chiaro indice di poco impegno negli studi ecclesiastici, denota noncuranza per le stesse discipline ecclesiastiche e dimostra, nel contempo, scarsa sensibilità per le sempre crescenti esigenze della formazione sacerdotale. È ovvia l'impossibilità oggettiva di attendere con la necessaria diligenza e serenità ai particolari impegni che la formazione sacerdotale comporta, quando si hanno altri interessi e preoccupazioni assorbenti, quali appunto gli studi presso università civili. Durante il periodo del seminario maggiore tutta l'educazione degli alunni, nelle sue varie componenti - spirituale, intellettuale, pastorale e disciplinare - dev'essere orientata nella direzione definitiva del sacerdozio; deve, cioè, tendere allo scopo di formarli veri pastori d'anime, sull'esempio di Nostro Signore Gesù Cristo Maestro, Sacerdote e Pastore (Optatam totius, n.4). Tale formazione pastorale - scopo di tutta la formazione sacerdotale - non è un aspetto affiancato a quello spirituale e a quello intellettuale, ma deve investire e compenetrare tutta l'azione educativa, la quale, per essere veramente valida ed efficace, ha bisogno di trovare respiro nelle dimensioni teologiche, mediante uno studio assiduo e una riflessione approfondita (cfr. "Lineamenti per una Ratio institutionis sacerdotalis", Conferenza Episcopale Italiana, p. 54, Roma 1968).

II

Da più parti sono giunte a questo Sacro Dicastero segnalazioni e lamentele di irregolarità che si verificherebbero circa l'adempimento dell'obbligo della residenza da parte di studenti seminaristi e sacerdoti in Roma.
È noto che le vigenti disposizioni relative all'iscrizione degli studenti del clero secolare (seminaristi o sacerdoti) ai Pontifici Atenei dell'Urbe prescrivono che gli stessi dimorino nei pii Istituti loro destinati (cfr. Circolare della S.C. dei Seminari e delle Università degli Studi, in data 15 luglio 1964, Prot. N. 695/52/20, A) il cui elenco tassativo appare ogni anno nell'Annuario Pontificio, nel capitolo "Istituti Ecclesiastici di Educazione e di Istruzione", alle due voci: "Seminari e Collegi per candidati al sacerdozio" e "Collegi e Convitti per alunni sacerdoti".
Se ne richiamano qui le prescrizioni essenziali.
A) I sacerdoti secolari che compiono a Roma gli studi presso i Pontifici Atenei devono risiedere - come si è detto - nei Collegi e Convitti loro riservati. Per essi però è prevista, eccezionalmente ed a determinate condizioni, la dispensa di " Extracollegialità ", che viene concessa, d'intesa con questo Sacro Dicastero, direttamente dal Vicariato dell'Urbe, dietro presentazione della domanda dell'Ordinario diocesano dell'interessato (cfr. Circolare citata, B). I sacerdoti studenti non possono quindi risiedere in parrocchie o altri istituti religiosi senza l'esplicito permesso del Vicariato.

B) Per gli studenti seminaristi questa Sacra Congregazione non concede eccezioni alla norma che li riguarda, se non in casi particolarissimi e per motivi gravi. Tutti i seminaristi, infatti, hanno il preciso obbligo di risiedere nei Seminari o Collegi per loro previsti, al fine di potervi ricevere la dovuta formazione sacerdotale (cfr. "Ratio fundamentalis", IV, n. 20, p. 29).
L'osservanza delle disposizioni sopra indicate è condizione indispensabile per la validità dell'iscrizione ai Pontifici Atenei Romani. I sacerdoti e i seminaristi, pertanto, che non risultassero in regola con esse, non potranno in nessun modo essere considerati, a qualsiasi effetto, alunni dell'Ateneo.

* * *

Nella speranza che Ella non mancherà di offrirci la Sua indispensabile collaborazione per assicurare l'esatta e fedele osservanza delle disposizioni summenzionate ai numeri I e II, La ringraziamo sinceramente fin d'ora, mentre La preghiamo di accogliere i sensi del nostro distinto ossequio con cui ci professiamo


Suoi devotissimi

GABRIELE MARIA Card. GARRONE
Prefetto

FRANCESCO MARCHISANO
Sottosegretario